Disposizioni generali

Disposizioni generali

In questa sezione sono pubblicate le linee guida adottate dall'Amministrazione in materia di trasparenza. Sono presenti il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, i riferimenti normativi e i dati relativi all'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese.

Organizzazione

Organizzazione

In questa sezione sono pubblicate e mantenuti aggiornate le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione dell'Amministrazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.

Consulenti e collaboratori

Consulenti e collaboratori

L'Art. 15, comma 1 e 2 prevede che fermi gli obblighi di comunicazione ex articolo 17della legge n. 127/1997, le amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni relativamente ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, nonché di collaborazione o consulenza. Ai fini dell'efficacia dell'incarico e della liquidazione dei compensi è necessaria la pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione e la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 15, c. 1, 2

Personale

Personale

In questa sezione sono disponibili le informazioni relative ai curricula e alle retribuzioni dei dirigenti con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale, ruolo, data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, data di primo inquadramento nell'amministrazione, decorrenza e termine degli incarichi conferiti. Gli articoli 16, 17 e 18 prescrivono altresì l'obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica del personale con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato con non a tempo determinato. Vanno altresì resi pubblici trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. Inoltre deve essere pubblicato l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Bandi di concorso

Bandi di concorso

L'Art. 19 prevede che le amministrazioni pubblicano tutti i bandi di concorso per il reclutamento di personale. Gli elenchi sono tenuti aggiornati, compreso quello dei bandi espletati nell'ultimo triennio, con l'indicazione dei dipendenti assunti e le spese effettuate.
Art. 19

Performance

Performance

In questa sezione sono contenuti i documenti per la misurazione e valutazione della performance per il miglioramento della qualità dei servizi offerti e la crescita delle competenze professionali. Il Piano della performance definisce la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione. Le amministrazioni garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. La promozione di maggiori livelli di trasparenza devono tradursi in obiettivi organizzativi e individuali. Per ridurre i costi, le amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati agli utenti, contabilizzare i costi ed evidenziare i costi effettivi e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, monitorare il loro andamento nel tempo, pubblicare i relativi dati.

Enti controllati

Enti controllati

In questa sezione sono pubblicati i dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

Attività e procedimenti

Attività e procedimenti

L'art.24 introduce a carico delle amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, l'obbligo di pubblicazione ed il loro costante aggiornamento. L'art.35 prevede inoltre che le amministrazioni pubblichino per ciascuna tipologia di procedimento amministrativo di propria competenza: - una breve descrizione del procedimento con indicazione dei riferimenti normativi; - l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; - il nome del responsabile del procedimento, unitamente a recapiti telefonici e di posta elettronica, dell'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio e dei suoi recapiti; - per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione di indirizzi e recapiti dove presentare le istanze; - le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; - il termine per la conclusione del procedimento; - i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero può concludersi con il silenzio assenso; - gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, da azionare nel corso del procedimento, nei confronti del provvedimento finale ovvero in caso di ritardo; - il link di accesso al servizio on line; - le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari; - il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: c) i recapiti dell'ufficio responsabile per le attività di trasmissione dei dati o di accesso diretto agli stessi ; d) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati; e) le ulteriori modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati e lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

Provvedimenti

Provvedimenti

L'art.23 prevede che le amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, e vantaggi economici di qualunque genere; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; e) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. Per ciascuno dei provvedimenti sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

Controlli sulle imprese

Controlli sulle imprese

L'art. 25 prevede che le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it: a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività; b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto del controllo che le imprese sono tenute a rispettare.
Art. 25

Bandi di gara e contratti

Bandi di gara e contratti

L'art. 37 prevede che fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal Codice degli appalti, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. è altresì fatto obbligo di pubblicare la delibera a contrarre nelle ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6 del Dlgs n. 163/2006.
Art. 37, c. 1, 2

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Gli artt. 26 e 27 prevedono che le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Bilanci

Bilanci

L'art. 29 assicura la piena accessibilità e consultabilità dei dati del bilancio di previsione e consuntivodi ciascun anno che vanno pubblicati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

Beni immobili e gestione patrimonio

Beni immobili e gestione patrimonio

L'Art. 30 obbliga le amministrazioni a pubblicare le informazioni identificative degli immobili posseduti, i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Controlli e rilievi sull'amministrazione

Controlli e rilievi sull'amministrazione

L'Art. 31 prevede che le amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi anche recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.
Art. 31, c. 1

Servizi erogati

Servizi erogati

L'Art. 32 prevde che le amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. Dopo aver individuato i servizi erogati agli utenti, pubblicano: a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, e il relativo andamento nel tempo; b) i tempi medi di erogazione dei servizi.

Pagamenti dell'amministrazione

Pagamenti dell'amministrazione

L'Art. 33 prevede che le amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti". L'Art. 36 prevede che le amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni ex articolo del 5 Dlgs n. 82/2005.

Opere pubbliche

Opere pubbliche

L'Art. 38 prevede che le amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: - i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche; - le linee guida per la valutazione degli investimenti; - le relazioni annuali; - ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione; - le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. - le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web.
Art. 38

Pianificazione e governo del territorio

Pianificazione e governo del territorio

L'Art. 39 prevede che le amministrazioni pubblicano: a) gli atti di governo del territorio, pena l'efficacia; b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera precedente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. Tutta la documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante e di attuazione che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del Comune interessato, continuamente aggiornata.
Art. 39

Informazioni ambientali

Informazioni ambientali

L'Art. 40 prevede che ferme le disposizioni di maggior tutela in materia di informazioni ambientali, le amministrazioni pubblicano le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, lettera a), del Dlgs n. 195/2005 che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'art. 10 del medesimo Dlgs. Tali informazioni sono raccolte in un'apposita sezione detta "Informazioni ambientali".
Art. 40

Strutture sanitarie private accreditate

Strutture sanitarie private accreditate

L'Art. 41 comma 4 prevede che sia pubblicato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate, gli accordi con esse intercorsi e i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.
Art. 41, c. 4

Interventi straordinari e di emergenza

Interventi straordinari e di emergenza

L'Art. 42 prevede che le amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle leggi eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché degli eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri straordinari; c) il costo previsto e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
Art. 42

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